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  • CIRCOLARE INPS N. 78 DEL 27.06.2020

    Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come introdotti dall’articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, e successivamente modificati dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti


    Sommario:

    Con la presente circolare si forniscono istruzioni in merito al pagamento dell’anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria, di integrazione salariale in deroga, limitatamente a quelle presentate direttamente all’INPS, e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, per le quali il datore abbia richiesto il pagamento diretto, nonché in ordine all’eventuale recupero in capo al datore di lavoro delle somme indebitamente anticipate.


    INDICE

    • Premessa e quadro normativo
    • Ambito di applicazione
    • Presentazione della domanda di pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%
    • Istruttoria della richiesta dell’anticipazione
    • Pagamento della richiesta dell’anticipazione
    • Pagamento a saldo e gestione degli eventuali indebiti
    • Aspetti fiscali
    • Istruzioni contabili

    Premessa e quadro normativo

    Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), che reca "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state previste, tra l’altro, ulteriori novità in materia di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e assegno ordinario).


    In particolare, per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga (CIGD), l’articolo 70, comma 1, nell’apportare modifiche all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato dalle Regioni un periodo di nove settimane, secondo le modalità previste dall’articolo 22 medesimo, possano essere concesse ulteriori cinque settimane.


    Le ulteriori cinque settimane vengono riconosciute direttamente dall’INPS secondo le modalità previste dall’articolo 22-quater, introdotto dall’articolo 71, comma 1, del citato decreto-legge n. 34/2020.


    Il medesimo articolo 22 prevede la possibilità di riconoscere altre quattro settimane di trattamenti di cassa integrazione in deroga da collocarsi esclusivamente all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020.


    Tuttavia, alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, le aziende che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9+5), possono richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.


    In ogni caso, per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni di cui all’articolo 22, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (le c.d. zone rosse), nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei predetti comuni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, l’istanza per i trattamenti di cui al presente decreto è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di tre ulteriori mesi (22 settimane complessive), successivamente ai quali l’istanza può essere presentata all’INPS.


    Per i datori di lavoro con unità produttive situate nelle regioni di cui all’articolo 22, comma 8-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (le c.d. zone gialle), nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, l’istanza per i trattamenti di cui al presente decreto è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di quattro ulteriori settimane (tredici settimane complessive), successivamente alle quali l’istanza può essere presentata all’INPS.


    L’articolo 71, comma 1, del citato decreto, introducendo l’articolo 22-quater al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone che i trattamenti di integrazione salariale in deroga per il prolungamento oltre le 9 settimane e comunque oltre gli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, prima riconosciuti dalle Regioni o, nel caso di aziende plurilocalizzate, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano concessi a domanda del datore di lavoro direttamente dall’Inps, che verifica il rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti nel decreto e provvede con il pagamento diretto della prestazione.


    Al comma 3 del medesimo articolo 22-quater, viene precisato che la nuova domanda di cassa integrazione in deroga all’Inps potrà essere trasmessa non prima che siano decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020 (ossia dal 18 giugno 2020).


    Il comma 4 dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, prevede che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Per non vanificare l’obiettivo che la norma si prefigge, che è quello di garantire una disponibilità economica al lavoratore nel più breve tempo possibile, la domanda, in questi casi, dovrà essere inoltrata entro il termine più breve di 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.


    In virtù del richiamo operato dal successivo articolo 22-quinquies, rubricato "Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario”, anch’esso introdotto nel decreto-legge n. 18/2020 dal citato articolo 71 del decreto Rilancio, la disciplina dell’anticipo del pagamento diretto si applica anche ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di assegno ordinario (ASO) limitatamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, ossia dal 18 giugno 2020.


    Con la presente circolare, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le indicazioni operative in ordine alla previsione contenuta al comma 4 del citato articolo 22-quater, relativamente al pagamento diretto con anticipo del 40% delle integrazioni salariali in deroga (CIGD), ordinarie (CIGO) e di assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali.


    Ambito di applicazione

    La nuova disciplina dell’anticipo, introdotta dal comma 4 dell’articolo 22-quater del decreto Cura Italia, in virtù di quanto espressamente disposto sia dal comma 3 del medesimo articolo 22-quater, che dal comma 1 dell’articolo 22-quinquies, può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, vale a dire dal 18 giugno 2020.


    Inoltre, per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande aventi ad oggetto periodi successivi alle prime nove settimane, o agli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamente all’Inps ai fini della successiva autorizzazione.


    Al riguardo, si fa tuttavia presente che, attraverso l’anticipazione del pagamento delle integrazioni salariali (CIGO, assegno ordinario, CIGD) di cui al citato comma 4 dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, il legislatore ha inteso affermare un principio di carattere generale finalizzato a consentire l’instaurazione di misure finalizzate a favorire la pronta disponibilità delle risorse finanziarie da parte dei lavoratori aventi diritto alle predette prestazioni. Ciò posto, si ritiene conforme alle finalità recate dal citato principio l’applicazione della misura di anticipazione delle integrazioni salariali anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, autorizzate dall’Inps, per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41, in particolare laddove la predisposizione del citato modello, per specifiche circostanze legate al processo di autorizzazione della domanda ovvero alle specificità dei rapporti di lavoro sottostanti, risulti particolarmente complessa.


    Presentazione della domanda di pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%

    Come anticipato in premessa, ai sensi del comma 4 dell’articolo 22-quater del decretoCura Italia, nonché del richiamo operato al comma 1 dell’articolo 22-quinquies, la presentazione delle domande di CIGO, di CIG in deroga e di assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.


    In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.


    La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per l’integrazione salariale che si intende chiedere. In particolare, per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria la domanda andrà presentata tramite i "Servizi per aziende e consulenti” > "CIG e Fondi di Solidarietà” > "Cig Ordinaria”. Per la cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i "Servizi per aziende e consulenti” > "CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione "CIG in Deroga INPS”.


    Per l’assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i "Servizi per aziende e consulenti” > "CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione "Fondi di solidarietà”.


    Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps all’interno delle sopracitate procedure di domanda sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul "SI”. Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.


    La selezione dell’opzione "SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:


    codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;

    IBAN dei lavoratori interessati;

    ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

    Al riguardo, si segnala che il numero complessivo di ore richieste per l’intero periodo non potrà essere inferiore al numero di ore risultante dalla somma delle richieste parziali per ogni singolo lavoratore inserite nella richiesta di anticipo. Viceversa, sarà possibile inserire nella domanda di integrazione salariale un numero di ore complessivo maggiore del totale di quello indicato per i singoli lavoratori ai fini dell’anticipo del 40%.


    Dopo il completo inserimento di tutti i sopra elencati dati, la richiesta d’anticipo del 40% viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale. Conseguentemente, se il datore di lavoro imposta sul "SI” l’opzione relativa all’anticipazione, senza aver inserito tutti i dati richiesti, la domanda integrazione salariale non potrà essere confermata né inviata. Parimenti accadrà nel caso in cui i dati inseriti per la richiesta dell’anticipo non superino i controlli di correttezza formale, come di seguito sinteticamente richiamati:


    codice fiscale del lavoratore formalmente corretto;

    IBAN formalmente corretto;

    totale delle ore di riduzione/sospensione del singolo beneficiario minore o uguale di 235;

    totale delle ore di tutti i beneficiari minore o uguale al numero di ore presentato in domanda.

    L’esito di detti controlli sarà disponibile e consultabile dall’azienda accedendo alla sezione "Esiti” della procedura dell’anticipo. In presenza di errori verrà fornita la seguente informazione: "Presenza di errore” e sarà possibile scaricare un file riepilogativo degli errori e quindi correggere il file originale ed effettuare nuovamente l’upload. Nel caso in cui i controlli siano stati superati partirà la fase di istruttoria automatica con la protocollazione.


    Si ricorda che il numero di protocollo attribuito alla domanda è unico, anche in caso di richiesta di anticipazione.



    Istruttoria della richiesta dell’anticipazione

    L’Inps, secondo la normativa richiamata al paragrafo n. 1, autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.


    I 15 giorni decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, dunque, dalla data indicata nel protocollo.


    In fase di prima applicazione, nel caso di un significativo afflusso di domande a pagamento diretto con contestuale richiesta di anticipazione che deve essere corrisposta entro 15 giorni dalla domanda di integrazione salariale, per assicurare il rispetto di tale termine e consentire la rapida erogazione delle anticipazioni in favore dei lavoratori, il pagamento delle stesse sarà disposto a seguito di un procedimento di pre-istruttoria che effettuerà controlli automatici di validità e congruenza dei dati forniti, per garantire la corretta liquidazione della prestazione.


    L’azienda richiedente avrà, quindi, cura di porre particolare attenzione nel presentare la domanda a pagamento diretto con anticipo di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, o di assegno ordinario, sia in ordine alla correttezza dei dati trasmessi che alla presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge in relazione al tipo di integrazione salariale richiesto (CIGO, CIGD, Assegno Ordinario). Ciò al fine di evitare che la domanda di integrazione salariale sia oggetto di una Reiezione o di un Annullamento in fase di supplemento di istruttoria e, di conseguenza, che l’anticipo eventualmente già erogato risulti indebito (per la gestione degli indebiti si rinvia al successivo paragrafo n. 6).


    Il dettaglio degli esiti dei suddetti controlli sarà consultabile dall’azienda accedendo alla sezione Esiti della procedura dell’anticipo.


    Al riguardo, appare opportuno segnalare che:


    la presenza di Comunicazione Obbligatorie o flussi Uniemens errati o imprecisi potrebbe pregiudicare il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo stesso ai lavoratori che ne fossero interessati. È, dunque, onere dell’azienda verificare la correttezza delle informazioni presenti nelle suddette banche dati e procedere, ove sia necessario, alla loro correzione prima di inoltrare domanda. Non essendo infatti, prevista alcuna istruttoria da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto che, almeno in fase di primo rilascio delle nuove procedure, non potranno intervenire per forzare gli esiti di queste istruttorie;

    la presenza del beneficiario in un’altra domanda, riferita alla stessa azienda e al medesimo periodo, pregiudica il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo.

    Fermo restando il rispetto dei termini sopra illustrati, ordinariamente l’erogazione dell’anticipo del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, sarà possibile a completamento dell’intero iter istruttorio per le domande di CIGO, CIGD o assegno ordinario.


    I controlli sui codici IBAN forniti all’atto della domanda saranno effettuati, durante l’elaborazione dell’istruttoria, secondo le nuove modalità esplicitate nella circolare n. 48/2020, che ha ad oggetto le innovazioni adottate al fine di assicurare la coerenza tra i dati identificativi dei titolari delle prestazioni pensionistiche e non pensionistiche e i dati dell’intestatario, ovvero del cointestatario, dello strumento di riscossione delle predette prestazioni, attraverso l’utilizzo di un sistema telematico di scambio dei dati con Poste Italiane e gli Istituti di credito incaricati dei servizi di pagamento. Queste innovazioni consentono il superamento, tra l’altro, dell’utilizzo dei modelli "AP03”, "AP04”, "SR163” e "SR185”.


    Qualora venisse richiesto il pagamento di trattamenti di integrazione salariale con accredito su un IBAN Area SEPA (extra Italia) è necessario che il lavoratore beneficiario trasmetta a mezzo Posta Elettronica Certificata, alla casella di posta certificata dc.bilancicontabilitaservizifiscali@postacert.inps.gov.it, i seguenti documenti:


    • copia del documento di identità del beneficiario della prestazione;
    • modulo di identificazione finanziaria (financial identification) predisposto dagli Organi dell’Unione europea debitamente compilato e sottoscritto. Detto modulo deve essere timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera, o deve essere corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili), o deve essere corredato da una dichiarazione della banca emittente. In ogni caso, devono risultare con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

    • Nella comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata dei predetti documenti, il lavoratore dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: "Anticipazione 40% – IBAN SEPA” e, nel testo, i propri dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale).
    • L’operatore della Struttura competente per territorio ad istruire la domanda di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario, dovrà inserire il codice fiscale del beneficiario e l’IBAN certificato in white list di SCUP.
    • Pagamento della richiesta dell’anticipazione
    • Come già anticipato, la misura dell'anticipazione è stata fissata nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto ed approvato.

    Il calcolo dell’anticipazione viene elaborato in base al seguente algoritmo:


    Massimale superiore/173 (che rappresentano le ore lavorabili medie in un mese) * 0,4 (40% previsto dalla norma) * numero di ore di prestazione richiesta, dichiarato dall’azienda.


    I massimali da considerare ai fini dell’anticipo per l’anno 2020 sono i seguenti:


    CIG/GIGD/assegno ordinario 1.199,72


    Assegno ordinario per il Fondo Credito 1.727,41


    Gli anticipi sono pagati sulla Struttura territoriale competente per l’Unità Produttiva indicata in domanda.


    Il lavoratore che ha beneficiato dell’anticipo ne ha evidenza accedendo, secondo le modalità in uso, al proprio Fascicolo previdenziale tramite il portale dell’INPS.


    L’esito positivo dell’iter istruttorio viene, invece, comunicato all’azienda sempre tramite l’utility "Esiti” presente nella procedura dell’anticipo.


    Le Strutture territoriali dell’Istituto avranno a disposizione un Cruscotto accedendo al quale potranno conoscere lo stato della richiesta di anticipazione dell’azienda, nonché l’esito, ove definita, inserendo il codice fiscale o la partita IVA dell’azienda.


    Inoltre, potranno conoscere lo stato di un pagamento inserendo il codice fiscale del lavoratore.


    Come già anticipato, essendo l’iter istruttorio e di pagamento interamente automatizzato, le Strutture territoriali dell’Istituto non potranno intervenire in alcun modo né per integrare informazioni mancanti né per variare gli esiti dell’istruttoria.


    • Pagamento a saldo e gestione degli eventuali indebiti

    Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 52/2020, il datore di lavoro deve inviare all’Inps il modello "SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.


    In sede di prima applicazione, i termini di cui al precedente capoverso sono rinviati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020, vale a dire il 17 luglio, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo.


    Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.


    Si precisa che, al fine di consentire l’elaborazione del saldo, il datore dovrà inviare, nei termini sopra indicati un unico modello "SR41” per l’intero periodo richiesto in domanda.


    Una volta ricevuto il modello "SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, si procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.


    Si procederà, di contro, al recupero, nei confronti del datore di lavoro, così come previsto dal comma 4 del citato articolo 22-quater, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, per una delle seguenti ragioni:


    anticipati in eccesso rispetto all’importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello "SR41”;

    anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello "SR41”, risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;

    il modello "SR41” non è stato inviato entro i termini decadenziali sopra richiamati.

    Nel caso di erogazioni effettuate nella fase pre-istruttoria, di cui al precedente paragrafo n. 4, si procederà, parimenti, al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti diretti anticipati effettuati su domande che, in fase di supplemento di istruttoria:


    siano state destinatarie di un provvedimento di reiezione;

    siano state annullate d’ufficio o chiuse amministrativamente.

    Con successiva comunicazione verranno fornite ulteriori e più dettagliate indicazioni in ordine al procedimento e alle modalità operative e procedurali che verranno adottate per gestire i recuperi in argomento.


    • Aspetti fiscali

    Il pagamento dell’anticipazione delle integrazioni salariali in questione non comporta l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di liquidazione dell’integrazione salariale totale. In tale sede, la procedura di "CIG-pagamento diretto”, dopo aver calcolato il contributo del 5,84%, ove previsto, sul totale, calcolerà le imposte dirette e l’importo netto da pagare sul quale dovrà essere recuperato l’importo anticipato.


    • Istruzioni contabili

    Le anticipazioni delle prestazioni, oggetto della presente circolare, disposta dal comma 4 dell’articolo 22-quater e dall’articolo 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall’articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, saranno erogate tramite la procedura dei pagamenti accentrati che utilizzerà, in sezione "Dare”, il nuovo conto:


    GPA53112 per la rilevazione dell’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinari, in deroga e degli assegni ordinari – art. 22- quater e art. 22-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 introdotto dall’art. 71, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34


    in contropartita, in sezione "Avere” del nuovo conto di debito:


    GPA10112 per la rilevazione dei debiti per le anticipazioni relative ai trattamenti di integrazione salariale ordinari, in deroga e assegni ordinari - art. 22-quater, comma 4 e art. 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 introdotto dall’art. 71, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34


    a cui verrà associata la nuova causale di cassa "20806”.


    Eventuali riaccrediti relativi a pagamenti non andati a buon fine, verranno rilevati al conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del seguente codice bilancio di nuova istituzione:


    "03236 – Somme non riscosse dai beneficiari – anticipazione 40% trattamenti di integrazione salariale ordinaria, in deroga e assegni ordinari - art. 22-quater, comma 4 e art. 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 introdotto dall’art. 71, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – GPA”.


    A seguito della presentazione da parte del datore di lavoro del modello "SR41”, l’Inps liquiderà la prestazione definitiva spettante ai lavoratori, assoggettandola alle ritenute fiscali di legge e ad ogni altra eventuale trattenuta e recuperando quanto anticipato.


    Le procedure di contabilizzazione recupereranno quanto già erogato a titolo di anticipo movimentando in sezione Avere il conto di nuova istituzione: GPA53112.


    Le istruzioni contabili per rilevare eventuali recuperi, nei confronti dei datori di lavoro, per anticipazioni indebitamente corrisposte ai lavoratori saranno fornite in occasione della pubblicazione delle specifiche modalità operative e procedurali.


    Si allega la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 1).

  • CIRCOLARE INPS N. 77 DEL 27.06.2020

    Esonero contributivo per le assunzioni di titolari di assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 6, del D. lgs 14 settembre 2015, n. 148. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti


    Sommario:

    L’articolo 24-bis del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall’articolo 1, comma 136, della legge n. 205/2017, al comma 6, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 50% dell’ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni dei beneficiari di un assegno di ricollocazione. Detta riduzione spetta per un periodo massimo di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e per un massimo di 18 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato. Nell’ambito della presente circolare, l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.


    INDICE

    • Premessa
    • Natura dell’esonero contributivo
    • Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo
    • Rapporti di lavoro incentivati
    • Condizioni per il diritto all’esonero contributivo
    • Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione
    • Assetto e misura dell’incentivo
    • Portale agevolazioni
    • Istruzioni operative
    • Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens
    • Datori di lavoro agricoli
    • Datori di lavoro Uniemens sezione <ListaPosPA>
    • Istruzioni contabili

    • Premessa

    Come già chiarito con la circolare n. 109/2019, alla quale si rinvia per gli aspetti attinenti al c.d. "bonus rioccupazione”, spettante al lavoratore cassaintegrato che si rioccupa durante il periodo di fruizione del servizio intensivo, con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state apportate delle modifiche alla disciplina dell’assegno di ricollocazione che, dal 1° gennaio 2018, è stato esteso, a determinate condizioni, ai titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS).


    La citata legge, integrando il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, ha previsto, per il datore di lavoro che provvede ad effettuare l’assunzione di lavoratori beneficiari dell’assegno di ricollocazione, la possibilità di beneficiare di una agevolazione contributiva, consistente in un esonero pari al 50% degli oneri contributivi complessivi a carico datoriale, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui, rivalutabile sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.


    Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati.


    La sua durata è pari massimo a dodici mesi nel caso di assunzioni a tempo determinato e a diciotto mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato. Nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro a tempo determinato, per il quale è già stata riconosciuta l’agevolazione, venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo per tale rapporto trasformato da determinato a indeterminato spetta complessivamente fino ad un massimo di 18 mesi.


    Con la presente circolare si forniscono le istruzioni che i datori di lavoro dovranno seguire per accedere al suddetto esonero contributivo.


    • Natura dell’esonero contributivo

    Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 24-bis, comma 6, del D.lgs n. 148/2015 (Allegato n. 1), è rivolto all’assunzione di lavoratori che stiano beneficiando di un assegno di ricollocazione. Pertanto, esso assume la natura tipica di incentivo all’occupazione.


    In relazione alla normativa comunitaria, il suddetto esonero contributivo, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.


    Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, pertanto, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Si ritiene, conseguentemente, che il predetto incentivo non sia sussumibile nella disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.


    • Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo

    L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.


    L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001[1].


    • Rapporti di lavoro incentivati

    L’incentivo spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato.


    Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche i rapporti di apprendistato.


    Parimenti, l’incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.


    L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che in tali ipotesi la misura della soglia massima di esonero, pari a 4.030 euro, vada ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.


    Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:


    contratto di lavoro domestico;

    contratto di lavoro intermittente;

    prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.


    • Condizioni per il diritto all’esonero contributivo

    Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 150, e, dall’altro, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.


    In particolare, per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, l’esonero contributivo di cui si tratta spetta ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:


    l’assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. A titolo meramente esemplificativo, non può fruire dell’incentivo il datore di lavoro che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, assuma a tempo indeterminato con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e ha manifestato la volontà di essere riassunto. Allo stesso modo, non ha diritto all’esonero contributivo il datore di lavoro che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 47, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.


    Tale condizione ostativa, stabilita dall’articolo 31, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 150/2015, non si applica, di contro, alle norme speciali che regolano le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Pertanto, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che riguarda dette assunzioni - e allorquando permanga in capo al datore di lavoro la discrezionalità di scelta del contraente lavoratore disabile - l’incentivo in trattazione risulta applicabile;


    l’assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale previsione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori;


    presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;


    l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato.


    Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l’utilizzatore, il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione non può fruire dell’esonero contributivo in trattazione. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l’utilizzatore.

    Si ricorda, inoltre, che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, del D.lgs n. 150/2015).


    Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito elencate:


    regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

    assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

    rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

    Si fa presente inoltre che, come espressamente previsto dall’articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione in trattazione, il datore di lavoro che procede all’assunzione non deve presentare assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il precedente datore di lavoro ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al medesimo soggetto.


    • Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione

    L’esonero contributivo è cumulabile con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta.


    Pertanto, prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse e per le quali il legislatore non prevede divieti di cumulabilità, il predetto esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92.


    L’esonero contributivo è, inoltre, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:


    • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13 della legge n. 68/1999, come modificato dall’articolo 10 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 151. Al riguardo, a differenza dell’esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell’incentivo disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 68/1999 è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale;
    • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 24, comma 3, del D.lgs n. 150/2015, al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. Al riguardo, a differenza dell’esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell’incentivo disciplinato dalla legge n. 92/2012 è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. "de minimis”.

    • Assetto e misura dell’incentivo

    La misura dell’incentivo in trattazione, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino ad un massimo di 4.030 euro annui, con eccezione


    • dei premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 24-bis, comma 6, del D.lgs n. 148/2015;
    • del contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    • del contributo, ove dovuto, al "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
    • del contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dell’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

    Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalle circolari n. 57/2020 e n. 40/2018.


    Con particolare riferimento ai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola, si evidenzia l’esclusione dal beneficio della quota (0,30 punti percentuali) di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, destinata al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.


    Nel calcolo dell’ammontare del beneficio spettante si terrà conto della quota di contribuzione dovuta dal datore di lavoro ai fini pensionistici, al netto degli esoneri per zone montane e svantaggiate per la manodopera occupata nei Comuni ricadenti nelle suddette zone.


    Con riferimento ai datori di lavoro che versano la contribuzione alla Gestione dei dipendenti pubblici, si evidenzia che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.


    Come anticipato al paragrafo 1, la durata dell’incentivo varia in funzione del tipo di rapporto di lavoro instaurato. Per i rapporti a tempo determinato la durata dell’agevolazione è pari massimo a dodici mesi. Diversamente, nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, la durata dell’agevolazione è pari a diciotto mesi. Nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro a tempo determinato venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo per tale rapporto trasformato da determinato a indeterminato spetta complessivamente fino ad un massimo di 18 mesi.


    Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.


    La misura dell’incentivo è pari, come ricordato, al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro, sgravabile nel limite del tetto di legge annuo di 4.030 euro.


    In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale o misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base dello specifico orario ridotto di lavoro.


    Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 335,83 euro (€ 4.030,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,83 euro (€ 335,83/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.


    • Portale agevolazioni

    Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "BADR”appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione.


    L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, verifica, mediante la consultazione della banca dati gestita dall’ANPAL, se il lavoratore per la cui assunzione si richiede l’agevolazione sia titolare dell’assegno di ricollocazione e, in caso di esito positivo della verifica, autorizza la fruizione dell’agevolazione per il periodo spettante.


    In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (Uniemens o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.


    Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, l’ANPAL e l’INAIL effettueranno i controlli di loro pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.


    • Istruzioni operative
    • Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens

    I datori di lavoro autorizzati esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza giugno 2020, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.


    Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo>, i seguenti elementi:


    nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "BADR”, avente il significato di "Incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”;

    nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00” (Stato);

    nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

    nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo dell’incentivo relativo ai mesi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di giugno, luglio e agosto 2020.

    I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:


    con il codice "L526”, avente il significato di "Conguaglio incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”;

    con il codice "L527”, avente il significato di "Arretrati incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”.

    Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:


    • elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all’esonero contributivo arretrato "L527”;
    • elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;
    • elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
    • elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

    Si fa, inoltre, presente che la somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.


    Nel caso di restituzione di importi non spettanti, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:


    nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il nuovo codice causale "M319”, avente il significato di "Restituzione incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”;

    nell’elemento <ImportoADebito> dovrà essere indicato l’importo da restituire.

    L’utilizzo di tale codice di restituzione sarà consentito fino al terzo mese successivo alla pubblicazione della presente circolare.


    I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).


    • Datori di lavoro agricoli

    A seguito dell’ammissione al beneficio, ai datori di lavoro agricoli sarà attribuito il nuovo Codice di Autorizzazione (C.A.) "AR”, avente il significato di "Incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”, che potrà essere dichiarato nelle denunce della manodopera agricola a decorrere dai periodi retributivi di luglio 2020.


    Le aziende agricole ammesse al beneficio potranno verificare l’attribuzione del C.A. "AR” consultando le sezioni "Codici Autorizzazione” e "Lavoratori Agevolati” della propria posizione aziendale presente nel Cassetto previdenziale aziende agricole.


    La denuncia contenente l’agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all’incentivo.


    Il datore di lavoro, per usufruire del beneficio, dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.


    Nelle denunce principali, con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:


    per il Tipo Retribuzione, il valore Y;

    nel campo CODAGIO, il C.A. "AR”;

    nel campo retribuzione, nessun importo.

    Il calcolo dell’importo dell’incentivo spettante all’azienda sarà effettuato a cura dell’Istituto a seguito dell’elaborazione dei dati trasmessi nelle dichiarazioni di manodopera.


    In sede di tariffazione, dopo l’effettuazione del calcolo del dovuto, previa applicazione della riduzione per zone montane e svantaggiate, sarà calcolato l’importo del bonus mensile effettivamente spettante per il lavoratore agevolato, sulla base delle retribuzioni dichiarate, mediante l’applicazione delle aliquote al netto delle suddette riduzioni e degli eventuali incentivi cumulabili, per i quali si avrà cura di seguire le istruzioni di compilazione delle denunce nelle relative circolari.


    Per il recupero dell’incentivo relativo a periodi di competenze precedenti al periodo retributivo di luglio 2020, le aziende ammesse al beneficio dovranno trasmettere, per i lavoratori interessati, un flusso di variazione che, omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzi gli elementi di seguito specificati come segue:


    campo/elemento <CodiceRetribuzione> con il codice "Y”;

    campo/elemento <CodAgio> con il codice Agevolazione "AP” che assume il significato di "RECUPERO PREGRESSO "AR”;

    nel campo retribuzione, nessun importo.

    La valorizzazione del predetto elemento "AP” per i periodi antecedenti a luglio 2020 può essere effettuata fino al 31 ottobre 2020. Il conguaglio relativo ai benefici pregressi sarà effettuato in occasione della tariffazione relativa al terzo trimestre 2020.



    • Datori di lavoro Uniemens sezione <ListaPosPA>

    I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell’incentivo, a partire dal flusso Uniemens-ListaPosPA di giugno 2020 dovranno dichiarare nell’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.


    Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:


    • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;
    • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
    • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "T”, avente il significato di "Incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”;
    • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio.

    L’eventuale recupero dell’incentivo relativo ai mesi pregressi può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens--ListaPosPA di competenza di giugno, luglio e agosto 2020, compilando l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:


    • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno del primo mese da cui si ha diritto al beneficio;
    • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese da cui si ha diritto al beneficio;
    • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "U”, avente il significato di "Arretrati incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”;
    • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo complessivo del beneficio non ancora usufruito per i mesi precedenti a quello di giugno 2020.

    Nell’ipotesi di restituzione di importi non dovuti dovrà essere trasmesso l’elemento <V1_PeriodoPrecedente>, Causale 5 "Sostituzione di Periodi Pregressi Trasmessi in Precedenza”, relativo al mese nel quale era stato dichiarato l’importo errato dello sgravio.


    Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dello sgravio, si dovrà trasmettere l’elemento V1, Causale 1, da compilare relativamente al mese della cessazione, valorizzando l’elemento <RecuperoSgravi> secondo le modalità illustrate nel caso del <CodiceRecupero> "U”.


    • Istruzioni contabili

    La rilevazione dell’esonero contributivo ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 6, del D.lgs n. 148/2015, a favore dei datori di lavoro che assumano lavoratori titolari dell’assegno di ricollocazione e che rispettino i requisiti previsti dalla normativa in materia ed il cui onere è posto a carico dello Stato, comporterà ai fini contabili l’adozione dei conti istituiti nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive).


    Si istituisce, pertanto, il seguenteconto:


    GAW37245 - Sgravio di oneri nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali, a favore dei datori di lavoro, per le assunzioni di lavoratori titolari dell’assegno di ricollocazione, ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 6, del D.lgs n. 148/2015.


    Al nuovo conto gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM andranno contabilizzate le somme conguagliate per il mese corrente e per i mesi arretrati dai datori di lavoro e riportate nel DM2013 "VIRTUALE” ai codici "L526” ed "L527”,secondo le istruzioni operative fornite al paragrafo 9.1.


    Il nuovo conto GAW37245 rileverà la contabilizzazione delle somme spettanti a titolo di esonero contributivo a favore dei datori di lavoro agricolo e verrà movimentato dalla procedura automatizzata di contabilizzazione prevista per i lavoratori agricoli dipendenti, secondo le istruzioni operative di cui al paragrafo 9.2.


    Lo stesso conto verrà utilizzato anche per la rilevazione contabile degli sgravi degli oneri contributivi diretti ai datori di lavoro iscritti alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici (ex INPDAP) che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione ListaPosPA (cfr. le istruzioni di cui al paragrafo 9.3).


    Per l’imputazione contabile del recupero di somme, a seguito di conguagli indebiti effettuati dai datori di lavoro, valorizzate nel flusso Uniemens e riportate nel DM2013 "VIRTUALE” al codice "M319”, si istituisce il conto GAW24245.


    La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli sgravi contributivi in esame.


    Si riportano in allegato (Allegato n. 2) le variazioni intervenute al piano dei conti.


    [1] Per una completa disamina dei datori di lavoro ammessi a fruire dell’incentivo in questione si rinvia, da ultimo, alle circolari n. 40/2018 e n. 104/2019.

  • RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N. 37 DEL 26.06.2020

    Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34


    L’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede il riconoscimento di "un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi (…)”, nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso articolo 25.


    Ai sensi del comma 10 del citato articolo 25, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento del contributo di cui trattasi.


    In particolare, al punto 6.1 del richiamato provvedimento del 10 giugno 2020 è stabilito che:


    • le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
    • il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.

    Tanto premesso, per consentire il versamento spontaneo delle suddette somme tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi”(c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:


    • "8077” denominato "Contributo a fondo perduto Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
    • "8078” denominato "Contributo a fondo perduto Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
    • "8079” denominato "Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

    In sede di compilazione del modello "F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati”, indicando:


    nella sezione "CONTRIBUENTE”, nei campi "codice fiscale” e "dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento; 

    nella sezione "ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

    • nel campo "tipo”, la lettera "R”;
    • nel campo "elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo "codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
    • nel campo "anno di riferimento”, l’anno in cui è stato percepito il contributo, nel formato "AAAA”;
    • nel campo "importi a debito versati”,l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
  • RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N. 36 DEL 26.06.2020

    Regime fiscale dei Premi di risultato erogati ai sensi dell’articolo 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm. Ulteriori chiarimenti


    Con risposta 31 ottobre 2019 n. 456, redatta d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati forniti chiarimenti, nell’ambito di una istanza di interpello su una particolare fattispecie, in relazione al regime fiscale applicabile al premio di risultato, relativo al periodo d’imposta 2018, erogato in esecuzione di un contratto integrativo stipulato a giugno del medesimo anno.


    A seguito di alcuni quesiti pervenuti alla Scrivente e al citato dicastero, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni in merito.


    L’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha reintrodotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 10 per cento per i premi di risultato erogati ai dipendenti del settore privato.


    Tale regime agevolato, seppur delineato sulla falsariga delle misure temporanee previste in anni precedenti, presenta importanti elementi di novità. In particolare, le disposizioni citate, che dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 sono a regime, non riservano più il beneficio fiscale alla cosiddetta "retribuzione di produttività”, come definita nel d.P.C.M. del 22 gennaio 2013, ma ne limita gli effetti ai soli premi di risultato «di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti» in conformità al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016 ed indicati nel contratto aziendale/territoriale.


    Pertanto, dal 2016 non possono godere dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento singole voci retributive quali, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro, essendo l’agevolazione in esame da riconoscersi ai soli premi di risultato come precedentemente definiti.


    In tale ottica deve essere considerato anche il riferimento alla variabilità delle somme, caratteristica tipica dei premi di risultato, che non deve essere intesa necessariamente come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento


    dell’obiettivo definito nell’accordo aziendale o territoriale, bensì quale aspetto futuro e incerto connesso all’erogazione del premio, condizionata dal raggiungimento dell’obiettivo.


    In ragione, della funzione incentivante delle norme in esame, come ribadito anche nei documenti di prassi emessi dall’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cfr., tra l’altro, circolari 15 giugno 2016, n. 28/E e 29 marzo 2018, n. 5/E), si ritiene che il regime fiscale di favore possa applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio (previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale), e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.


    Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.


    Una diversa lettura delle norme in esame, infatti, vanificherebbe la loro portata, comportando di fatto il riconoscimento dell’agevolazione ad una precisa voce retributiva, il premio di risultato appunto, circostanza che, invece, il legislatore ha voluto superare con il nuovo assetto normativo.


    Assolta tale condizione, l’ammontare del premio di risultato agevolabile, fissato nel contratto aziendale/territoriale, non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione, più precisamente, la data di sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale non interferisce in alcun modo sull’importo agevolabile.


    Ad esempio, nell’ipotesi di un contratto aziendale sottoscritto il 28 marzo 2019 che prevede, per il medesimo anno, l’erogazione di un premio di risultato annuale di euro 1.200, fermo il rispetto delle condizioni richieste dal legislatore, è applicabile il regime fiscale agevolato per l’intero importo del premio di risultato, ovvero euro 1.200, a nulla rilevando la circostanza che il contratto aziendale è sottoscritto dopo l’inizio del periodo congruo, nell’esempio, a marzo dell’anno di riferimento, in cui osservare l’incremento degli obiettivi di produttività.


    Ad analoghe conclusioni non si perviene, invece, qualora un contratto aziendale sottoscritto a febbraio 2019 non risponda ai requisiti richiesti dalle norme in esame e venga successivamente modificato con un contratto integrativo.


    Più precisamente, laddove - come nel caso oggetto della risposta n. 456 del 2018 - il nuovo contratto adegui l’accordo originario alle disposizioni in esame, senza nulla disciplinare in merito all’ammontare del premio che, conseguentemente, rimarrebbe fissato in quello stabilito dal contratto originario non conforme ai requisiti richiesti, l’agevolazione de qua può trovare applicazione solo sulla parte di premio riferibile al periodo di maturazione decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto integrativo. Solo, infatti, in tale ipotesi si renderebbe necessaria ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva la riparametrazione dell’ammontare del premio agevolabile.


    Come precisato, il regime fiscale reintrodotto dalla legge di Stabilità 2016, non riservando il beneficio fiscale alla cosiddetta "retribuzione di produttività”, impone che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale risulti incerto al momento della sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale. Tale circostanza è da intendersi in senso assoluto, non necessariamente ancorata ad uno specifico riferimento temporale, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo.


    Pertanto, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è - anche per circostanze eccezionali - effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, si ritiene che l’azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10 per cento qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.


    Anche in tali ipotesi resta fermo che l’agevolazione sarà applicata sull’intero importo stabilito nel contratto aziendale/territoriale, a nulla rilevando la data di sottoscrizione di quest’ultimo.

  • RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N. 35 DEL 25.06.2020

    Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 "enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3


    L’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, alle condizioni indicate dallo stesso articolo 1 e dall’articolo 128 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.


    Ai sensi delle richiamate disposizioni, i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica il suddetto trattamento integrativo ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, ovvero dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.


    In proposito, il comma 4 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, prevede che i sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


    Ciò premesso, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, sono istituiti i seguenti codici tributo dei modelli F24 e F24 "enti pubblici” (F24 EP).


    Per il modello F24:


    • "1701” denominato "Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.

    In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo "1701” è esposto nella sezione "Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati”. Nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif.” e "anno di riferimento”sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati "00MM” e "AAAA”.


    Per il modello F24 "enti pubblici” (F24 EP):


    • "170E” denominato "Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.

    In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo "170E” è esposto nella sezione "Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo "importi a credito compensati”. Nei campi "riferimento A” e "riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati "00MM” e "AAAA”.


    Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di cui trattasi i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

  • RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N. 34 DEL 25.06.2020

    Detrazioni per riqualificazione energetica (cd. ecobonus) e per interventi antisismici (cd. sisma bonus) – Applicabilità agli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi da quelli strumentali


    Con le risoluzioni n. 303/E del 15 luglio 2008 e n. 340/E del 1° agosto 2008, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti circa l’ambito applicativo dell’agevolazione di cui all’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consistente nella detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) di una quota percentuale delle spese sostenute in relazione a determinati interventi volti al contenimento dei consumi energetici su edifici esistenti.


    In proposito, con la circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 era stato precisato che il beneficio spetta anche ai titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone o società di capitali) ed interessa "i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi, quindi, quelli strumentali” (cfr. articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007).


    La successiva risoluzione n. 303/E del 2008 ha circoscritto l’applicabilità della predetta agevolazione, escludendola per le società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce, costituenti "l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”. Ciò in quanto "La normativa in materia di riqualificazione energetica ... è finalizzata ... a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”, in conformità allo "scopo perseguito dalla legge che è quello di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni”.


    Analogamente, la risoluzione n. 340/E del 2008 ha precisato che "per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale, da parte dei titolari di reddito d’impresa, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale”. Per tale via è stato escluso il riconoscimento del beneficio ad una società esercente attività di pura locazione, in relazione ad interventi eseguiti su immobili adibiti alla locazione abitativa, poiché costituenti "l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.


    La posizione interpretativa espressa con le richiamate risoluzioni ha dato origine a numerose controversie, sorte nell’ambito dei recuperi a tassazione – operati in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi ex articolo 36ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600 - delle detrazioni d’imposta fruite da società immobiliari per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su immobili locati a terzi o destinati alla vendita, qualificabili come beni merce.


    I rilievi si fondano, essenzialmente, sulla mancanza di un’espressa previsione normativa che limiti in tale senso la fruizione del beneficio e sulla finalità di interesse generale di risparmio energetico tutelata dalla norma agevolativa.


    Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta con alcune sentenze, affermando il seguente principio di diritto: "Il beneficio fiscale, …, di cui all’art. 1, comma 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi” (cfr. Sez. V, nn. 19815 e 19816 depositate il 23 luglio 2019; nn. 29162 e 29164 depositate il 12 novembre 2019) ovvero "su edifici riassegnati ai soci” (cfr. Sez. V, n. 29163 depositata il 12 novembre 2019).


    I giudici di legittimità, nel motivare il suddetto principio, hanno osservato che "laratio legis …, che traspare con chiarezza dal testo normativo, consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle ‘persone fisiche’, ‘non titolari di reddito d’impresa’ ed ai titolari di ‘reddito d’impresa’, incluse ovviamente le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta”.


    Un ulteriore indice dell’univoca volontà del legislatore è stato ravvisato dalla Suprema corte nella presenza di una norma speciale in tema di locazione finanziaria - in specie, l’articolo 2, comma 2, del D.M. del 19 febbraio 2007 secondo cui "la detrazione compete all’utilizzatore”– a fronte della mancanza di un’analoga disposizione specifica in materia di locazione immobiliare. Alla luce di tale rilievo, la detrazione d’imposta "spetta al proprietario/locatore (che, nella locazione tout court, a differenza di quanto di solito accade in materia di leasing, è proprio il soggetto che compie l’intervento migliorativo, sopportandone il costo) e non al conduttore, sempreché ovviamente si tratti di ‘importi rimasti a carico’ del locatore e che, quindi, per previsione negoziale, non debbano essere sostenuti dal conduttore medesimo”.


    Infine, la Corte osserva che la distinzione tra "immobili strumentali”, "immobili merce” e "immobili patrimonio” non rileva ex se ma incide solo sul piano contabile e fiscale, non essendo contemplata nell’articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006 alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.


    In considerazione dei principi espressi con le citate pronunce nonché della portata delle disposizioni agevolative come definita dai giudici di legittimità, tenuto conto altresì della riconosciuta condivisibilità di tali affermazioni di principio da parte dell’Avvocatura generale dello Stato, si deve ritenere che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali”, "beni merce” o "patrimoniali”.


    Analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. "sisma bonus”).


    In base alla norma richiamata, fruiscono di quest’ultima detrazione, tra gli altri, i titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici su "costruzioni adibite … ad attività produttive”.


    La circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 ha chiarito che l’agevolazione spetta ai soggetti che sostengono le spese, a condizione che "le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo”.


    La medesima circolare ha precisato che "Per costruzioni adibite ad attività produttive, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali”.


    Con la risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018 è stata infine riconosciuta l’agevolabilità degli interventi riguardanti immobili "non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione”. Al riguardo è stato rilevato che "la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio”, motivo per cui "si deve ritenere che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio”.


    Occorre inoltre considerare che il legislatore, con la previsione di cui al comma 2-quater.1 dell’articolo 14 del DL n. 63 del 2013 (inserito dall’articolo 1, comma 3, lett. a), n. 7, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), ha introdotto una specifica detrazione per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, fruibile in alternativa alle agevolazioni "ecobonus” e "sisma bonus”, in presenza dei requisiti necessari ai fini della spettanza di ambedue le detrazioni che sostituisce.


    Alla luce della disciplina sopra richiamata, emerge l’esigenza di accomunare i due regimi, "ecobonus” e "sisma bonus”, sotto il profilo


    dell’agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, anche in considerazione delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico – valorizzato dalla Corte di cassazione con le sopracitate sentenze – ed alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.


    Tenuto conto di quanto esposto e considerato altresì il parere reso in senso conforme dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze con la nota prot. n. 4249 del 26 febbraio 2020, devono quindi ritenersi superate, per quanto attiene agli aspetti trattati, le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi richiamati.


    Nella gestione del contenzioso pendente in materia, gli Uffici terranno conto del nuovo indirizzo di prassi, provvedendo a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare - con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e grado del giudizio - la pretesa erariale, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

  • RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N. 33 DEL 25.06.2020

    Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del BONUS VACANZE – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34


    L’articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed&breakfast (di seguito"fornitori”), nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso articolo 176.


    Il credito è utilizzabile nella misura dell’80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, e per il restante 20 per cento come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.


    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 sono state definite le modalità di applicazione del richiamato articolo 176, prevedendo, in particolare, che:


    • il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto tramite un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internetdell’Agenzia delle entrate;
    • a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore recupera il relativo importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24;
    • ai fini di cui al punto precedente, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24;
    • in alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

    Tanto premesso, per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:


    "6915” denominato "BONUS VACANZE - recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati”.


    Nel campo "anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore "2020”.


    Il codice tributo "6915” è operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.

  • PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE DEL 01.07.2020 (250739/2020)

    Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in tema di cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento


    dispone


    • Crediti d’imposta oggetto del provvedimento

    Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai seguenti crediti d’imposta (di seguito "crediti d’imposta”):

    • credito d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
    • credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
    • Con successivi provvedimenti saranno definite le modalità per la comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui rispettivamente agli articoli 120 e 125 del decreto-legge n. 34 del 2020.
    • Cessione dei crediti d’imposta
    • I soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, per la quota non utilizzata direttamente secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.

    • Modalità e contenuto della comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d’imposta
    • La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta è effettuata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a pena d’inammissibilità. Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario di cui di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

    • La comunicazione di cui al punto 3.1, redatta secondo il modello allegato al presente provvedimento, deve contenere, a pena d’inammissibilità:

    • il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
    • la tipologia del credito d’imposta ceduto e – per il credito di cui al punto 1.1, lettera b) – il tipo di contratto a cui si riferisce;
    • l’ammontare del credito d’imposta maturato e – per il credito di cui al punto 1.1, lettera b) – i mesi a cui si riferisce;
    • l’importo del credito d’imposta ceduto;
    • gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
    • il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
    • la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

    • Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti

    I cessionari utilizzano i crediti d’impostacon le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente. Nel caso in cui i cessionari intendano utilizzare i crediti in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:


    • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

    b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;


    c) non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti; d) con successiva risoluzione sono istituti appositi codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.


    • Icrediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione di cui al punto 3, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    • Ai sensi dell’articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

    • Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta
    • In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
    • La comunicazione della cessione di cui al punto 5.1, a pena d’inammissibilità, avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, di cui al punto 4.2.
    • Il successivo cessionario utilizza i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, con le medesime funzionalità di cui al punto 4.2.

    • Controlli
    • Ai sensi dell’articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, anche in caso di cessione dei crediti d’impostarestano fermi i poteri dell’amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi e all’accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originari che hanno comunicato la cessione ai sensi del punto 3. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti. Pertanto, come precisato nella circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 (paragrafo 7), nello svolgimento dell’ordinaria attività di controllo l’amministrazione finanziaria verificherà:
    • in capo al beneficiario originario, l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
    • in capo ai cessionari, l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.

    • Trattamento dei dati

    • La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett.

    b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-terdel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale prevede che i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta indicati nel medesimo articolo 122 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il successivo comma 5 del richiamato articolo 122 prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative del medesimo articolo 122, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.


    7.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.


    I dati oggetto di trattamento, indicati al punto 3.2 del presente Provvedimento, sono:


    - i dati anagrafici del soggetto beneficiario del credito (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale);


    - i dati anagrafici dei cessionari (codice fiscale) che hanno acquistato il credito;


    - gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).


    I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito ceduto, per le verifiche successive sulla spettanza del credito e l’eventuale recupero degli importi non spettanti.


    7.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.


    7.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto


    che la trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a cura del soggetto che ha ceduto il credito.


    7.5. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante della comunicazione della cessione del credito.


    7.6. Sul trattamento dei dati personali relativo alla cessione dei crediti è stata eseguita l’analisi del rischio ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento (UE) n. 2016/679.


    Motivazioni


    I decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18 e 19 maggio 2020, n. 34, tra l’altro, riconoscono alcuni crediti d’imposta di natura agevolativa allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta, in particolare dei crediti d’imposta per:


    • botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
    • canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
    • l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020;
    • la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decretolegge n. 34 del 2020.

    In proposito, l’articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta suindicati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.


    Il comma 3 del citato articolo 122 stabilisce che i cessionari utilizzano il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.


    Il successivo comma 5 prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sono definite le modalità attuative del medesimo articolo 122, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.


    Pertanto, con il presente provvedimento sono definite le modalità con le quali la cessione dei crediti di cui alle lettere a) e b) è comunicata all’Agenzia delle entrate e i cessionari utilizzano i crediti ceduti.


    Con successivi provvedimenti saranno definite le modalità per la comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui rispettivamente agli articoli 120 e 125 del decretolegge n. 34 del 2020.


    Riferimenti normativi


    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate


    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);


    Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);


    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.


    • Disciplina normativa di riferimento

    Articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

    Articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

    Articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

    Articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

    Articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

    Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;


    Regolamento (UE) n. 2016/679;


    Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193;


    Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 6 giugno 2020.


    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  • PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE DEL 30.06.2020 (248558/2020)

    Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019 e n. 1432217 del 20 dicembre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 come modificato dal provvedimento n. 1432381 del 23 dicembre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 23


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento


    Dispone


    • Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99297 del 18 aprile 2019 e n. 1432217 del 20 dicembre 2019.

    • Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    • al punto 4.2 la data "1° luglio 2020” è sostituita con "1° gennaio 2021”
    • al punto 1.5.1, le date "30 giugno 2020” e "1° luglio 2020” sono rispettivamente sostituite con "31 dicembre 2020” e "1° gennaio 2021”
    • al punto 1.5.2, le date "30 giugno 2020” e "1° luglio 2020” sono rispettivamente sostituite con "31 dicembre 2020” e "1° gennaio 2021”.
    • Sono approvate le specifiche tecniche "Specifiche tecniche RT – Versione 10”, l’allegato denominato "Allegato - Tipi di Dati per i Corrispettivi versione 7.0 - giugno 2020” e l’allegato denominato "Allegato – Layout Documento Commerciale (v4)” allegati al presente provvedimento.

    • Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 come modificato dal provvedimento n. 1432381 del 23 dicembre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 23.

    Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    • al punto 1.1 le date "30 giugno 2020” e "1° luglio 2020” sono rispettivamente sostituite con "31 dicembre 2020” e "1° gennaio 2021”
    • al punto 1.2 la data "30 giugno 2020” è sostituita con "31 dicembre 2020”
    • Si approva l’allegato tecnico denominato "Allegato - Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria (v2)” allegato al presente provvedimento.

    Motivazioni


    In considerazione delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid19, il decreto legge n. 34/2020 (Rilancio) ha apportato delle modifiche alle disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127/2015 in tema di obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. In particolare, l’articolo 140 del predetto decreto legge ha modificato i termini di adeguamento graduale all’obbligo in argomento da parte degli esercenti al dettaglio e attività assimilate, portando la scadenza ultima al 1° gennaio 2021. Inoltre, l’articolo 141 del decreto legge Rilancio ha prorogato al 1° gennaio 2021 anche l’entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi (all'articolo 1, comma 540, della legge n. 232/2016).


    Tanto premesso, con il presente provvedimento sono adeguanti, rispetto ai nuovi termini, i contenuti dei provvedimenti del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni.


    Inoltre, viene adeguato il termine di entrata in vigore dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. Al riguardo, al fine di recepire indicazioni provenienti dalle associazioni di categoria è stato aggiornato l’allegato tecnico denominato "Allegato – Tipi di Dati per i Corrispettivi versione 7.0 – giugno 2020”: la modifica ha riguardato la descrizione di alcuni campi del tracciato lasciandone invariata la struttura.


    La modifica all’allegato tecnico denominato "Allegato - Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria” si è resa necessaria per classificare alcune altre modalità di pagamento come "Non Riscosso”.


    Per quanto riguarda il layout del Documento Commerciale, le modifiche hanno l’obiettivo di assicurare una leggibilità semplificata e l’ottimizzazione del contenuto al fine di ridurre il consumo di carta nel caso di stampa analogica del documento.


    Vengono infine adeguati al 31 dicembre 2020 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche (allegate al presente provvedimento) di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate.


    Riferimenti normativi


    Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:


    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

    Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1). b) Normativa di riferimento:

    • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l’istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
    • Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
    • Legge 11 marzo 2014, n. 23, concernente la delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (art. 9, comma 1, lettera g);
    • Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
    • Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, concernente le misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni;
    • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni;
    • Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (articolo 1, comma 540).

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  • PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE DEL 25.06.2020 (83471/2020)

    Direzione Provinciale di Sondrio Accertamento mancato funzionamento dei Servizi di Pubblicità immobiliare


    IL DIRETTORE REGIONALE


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,


    accerta


    il mancato funzionamento dei Servizi di Pubblicità immobiliare dell’Ufficio provinciale-territorio di Sondrio nei giorni 18, 19, 20, 22 e 25 maggio 2020.


    Motivazioni


    La Direzione provinciale di Sondrio ha comunicato, con nota prot.13137 del 29 maggio 2020, la mancata erogazione dei Servizi di Pubblicità immobiliare nei giorni indicati, per attuazione dell’Ordinanza n.546 della Regione Lombardia e necessità di adeguamento alle relative prescrizioni.


    Il Garante del contribuente della Lombardia, sentito al riguardo, con nota prot. n.2020/823 del 19 giugno 2020, ha espresso parere favorevole alla pubblicazione del provvedimento.


    Pubblicazione


    Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244.


    Riferimenti normativi

    • Decreto-legge 21 giugno 1961, n.498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n.770;
    • Legge 25 ottobre 1985, n. 592;
    • Decreto del Direttore generale del dipartimento delle Entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 (delega ai direttori regionali delle Entrate all’adozione dei decreti di accertamento del mancato funzionamento o irregolare funzionamento degli Uffici periferici del dipartimento delle Entrate);
    • Legge 18 febbraio 1999, n. 28;
    • Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    • Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, art. 3;
    • Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 art. 10 lettera b);
    • Legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 1, comma 361;
    • Statuto dell’Agenzia delle Entrate – artt. 11 e 13, comma 1;
    • Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate – artt. 4 e 7 c.1.
  • PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE DEL 25.06.2020 (83466/2020)

    Direzione Provinciale di Mantova Accertamento mancato funzionamento dei Servizi di Pubblicità immobiliare


    IL DIRETTORE REGIONALE


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,


    accerta


    il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale-territorio di Mantova, Servizi di Pubblicità immobiliare di Mantova e Castiglione delle Stiviere, dal 18 maggio al 20 maggio e il 22 maggio 2020.


    Motivazioni


    La Direzione provinciale di Mantova ha comunicato, con nota prot.19689 del 25 maggio 2020, la mancata erogazione dei Servizi di Pubblicità immobiliare nei periodi indicati, per attuazione dell’Ordinanza n.546 della Regione Lombardia e necessità di adeguamento alle relative prescrizioni.


    Il Garante del contribuente della Lombardia, sentito al riguardo, con nota prot. n.2020/821 del 19 giugno 2020, ha espresso parere favorevole alla pubblicazione del provvedimento.


    Pubblicazione


    Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244.


    Riferimenti normativi


    • Decreto-legge 21 giugno 1961, n.498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n.770;
    • Legge 25 ottobre 1985, n. 592;
    • Decreto del Direttore generale del dipartimento delle Entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 (delega ai direttori regionali delle Entrate all’adozione dei decreti di accertamento del mancato funzionamento o irregolare funzionamento degli Uffici periferici del dipartimento delle Entrate);
    • Legge 18 febbraio 1999, n. 28;
    • Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    • Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, art. 3;
    • Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 art. 10 lettera b);
    • Legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 1, comma 361;
    • Statuto dell’Agenzia delle Entrate – artt. 11 e 13, comma 1;
    • Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate – artt. 4 e 7 c.1.

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